Dalla giurisprudenza italiana alla sentenza Agnelli della Corte di giustizia dell’Unione europea: quali prospettive per le associazioni con organi di giustizia interna?

Introduzione

L’autonomia delle associazioni rappresenta uno dei cardini dello Stato costituzionale contemporaneo. L’articolo 18 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, mentre l’articolo 2 tutela le formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell’individuo. Da tali principi discende il riconoscimento di una vera e propria autonomia organizzativa, regolamentare e disciplinare delle associazioni private.

Negli ultimi decenni la giurisprudenza italiana ha progressivamente delineato i limiti entro i quali il giudice statale può sindacare le decisioni adottate dagli organi interni di un’associazione. Più recentemente, la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta, nel cosiddetto “caso Agnelli”, offrendo una prospettiva nuova sul rapporto tra autonomia associativa e tutela giurisdizionale effettiva.

La vicenda Agnelli-Arrivabene è stata decisa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), con sentenza del 16 luglio 2026 nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, originate da un rinvio pregiudiziale disposto dal TAR Lazio.

La pronuncia della CGUE costituisce un’occasione per riflettere più in generale sulla natura degli ordinamenti associativi e sul ruolo della giustizia interna nelle organizzazioni private.


L’associazione come ordinamento giuridico

Il punto di partenza non può che essere la teoria di Santi Romano, esposta ne L’ordinamento giuridico (1918), secondo la quale il diritto non coincide esclusivamente con quello prodotto dallo Stato.

Ogni organizzazione stabile, dotata di regole, organi e capacità di perseguire finalità proprie, costituisce un ordinamento giuridico autonomo.

Questa impostazione, inizialmente rivoluzionaria, è oggi largamente accolta dalla dottrina contemporanea e trova numerose applicazioni pratiche: associazioni, ordini professionali, confessioni religiose, partiti politici, sindacati, federazioni sportive e associazioni iniziatiche elaborano regole interne e istituiscono organi competenti a dirimere le controversie tra gli associati.

La giustizia interna rappresenta quindi una manifestazione dell’autonomia dell’ordinamento associativo.


La giustizia domestica nella giurisprudenza italiana

La Corte di Cassazione ha da tempo elaborato il principio della cosiddetta giustizia domestica, riconoscendo alle associazioni il diritto di disciplinare autonomamente la propria vita interna.

Secondo un orientamento consolidato, il giudice ordinario non può sostituire la propria valutazione a quella degli organi disciplinari dell’associazione.

Il controllo giurisdizionale resta limitato alla verifica:

  • del rispetto dello statuto;
  • della competenza dell’organo che ha deliberato;
  • dell’osservanza delle garanzie procedimentali;
  • dell’assenza di arbitrarietà manifesta;
  • della conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Il merito della decisione disciplinare rimane invece affidato agli organi dell’associazione.

Questo orientamento trova fondamento nell’autonomia privata e nella libertà di associazione garantita dalla Costituzione.

Anche il Grande Oriente d’Italia, come numerose altre organizzazioni complesse, prevede un articolato sistema di giurisdizione interna, disciplinato dalla Costituzione dell’Ordine e dal Regolamento dell’Ordine, che attribuisce agli organi di giustizia la competenza esclusiva sulle controversie disciplinari e sull’interpretazione delle norme interne.


L’autonomia non significa sovranità

È tuttavia errato ritenere che l’autonomia associativa equivalga ad una sorta di extraterritorialità.

L’associazione resta inserita nell’ordinamento generale dello Stato.

Le decisioni disciplinari possono essere sottoposte al controllo del giudice quando incidano su diritti soggettivi oppure violino norme imperative.

La Cassazione ha costantemente distinto tra:

  • il controllo di legittimità, sempre consentito;
  • il controllo di merito, normalmente precluso.

È una distinzione essenziale.

Il giudice verifica che il procedimento sia stato corretto, non se la decisione sia stata opportuna.


Il caso Agnelli: la svolta europea

La vicenda che ha coinvolto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nasce dalle sanzioni disciplinari inflitte dagli organi della giustizia sportiva italiana nell’ambito del cosiddetto procedimento “plusvalenze”.

I ricorsi promossi davanti al TAR Lazio hanno condotto ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).

Con la sentenza del 16 luglio 2026, nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, la Corte ha affermato un principio destinato ad incidere profondamente sul rapporto tra giustizia associativa e tutela giurisdizionale.

Secondo la CGUE, quando le decisioni di un ordinamento sportivo incidono su diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione — come la libertà professionale, la libertà d’impresa o altri diritti economici tutelati dai Trattati — deve esistere un controllo giurisdizionale effettivo da parte di un giudice statale.

Non è sufficiente che il giudice possa verificare la mera regolarità formale del procedimento.

Occorre che disponga di poteri effettivi di tutela, compresa la possibilità di sospendere o annullare le decisioni disciplinari quando risultino incompatibili con il diritto dell’Unione.

È questo il vero significato della cosiddetta “sentenza Agnelli”.


Un principio generale?

La domanda che immediatamente si pone è se tale principio possa essere esteso anche alle altre associazioni private.

La risposta richiede prudenza.

La sentenza riguarda espressamente la giustizia sportiva, settore caratterizzato da una disciplina speciale e da rilevanti implicazioni economiche.

Tuttavia, il principio affermato dalla CGUE appare suscettibile di una lettura più ampia.

Ogni qualvolta una decisione disciplinare interna produca effetti che travalicano la semplice appartenenza all’associazione e incidano su diritti riconosciuti dall’ordinamento nazionale o da quello europeo, il controllo del giudice statale tende ad ampliarsi.

L’autonomia dell’associazione resta integra nella gestione della propria vita interna, ma incontra un limite nei diritti fondamentali della persona.


Le conseguenze per le associazioni con giustizia interna

Le associazioni dotate di propri organi di giustizia dovranno probabilmente prestare ancora maggiore attenzione alle garanzie procedimentali.

La decisione europea rafforza alcuni principi destinati ad assumere carattere generale:

  • imparzialità dell’organo giudicante;
  • indipendenza dei giudici interni;
  • diritto al contraddittorio;
  • motivazione delle decisioni;
  • possibilità di impugnazione;
  • ragionevole durata del procedimento.

Si tratta di principi già presenti nella migliore tradizione della giustizia associativa, ma destinati ad assumere un peso crescente anche in sede giudiziaria.


Il caso delle associazioni iniziatiche

Le associazioni iniziatiche, e tra esse la Massoneria, costituiscono un caso particolarmente interessante.

Esse fondano la propria identità sulla volontaria adesione dell’iniziato ad un sistema di regole liberamente accettate.

L’autonomia disciplinare rappresenta parte integrante del metodo iniziatico.

L’eventuale intervento del giudice statale non dovrebbe quindi riguardare il contenuto simbolico o rituale delle decisioni, né la valutazione del comportamento iniziatico dell’associato.

Il controllo dovrebbe arrestarsi alla verifica del rispetto delle garanzie fondamentali e dell’assenza di violazioni di norme imperative.

In questa prospettiva la sentenza della CGUE non indebolisce necessariamente la giustizia interna.

Piuttosto, ne rafforza la credibilità, richiedendo procedure sempre più trasparenti, motivate e rispettose dei principi del giusto procedimento.


Una nuova concezione dell’autonomia associativa

L’evoluzione della giurisprudenza sembra delineare un equilibrio nuovo.

Nel Novecento l’autonomia associativa era spesso concepita come una sfera quasi impermeabile all’intervento dello Stato.

Oggi essa appare piuttosto come un’autonomia costituzionalmente garantita ma armonizzata con la tutela dei diritti fondamentali.

L’associazione continua ad essere un ordinamento giuridico autonomo.

Non è però un ordinamento isolato.

Essa vive all’interno di un sistema multilivello composto dalla Costituzione italiana, dal diritto dell’Unione europea e, quando pertinente, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’autonomia e la tutela dei diritti non sono valori antagonisti.

Sono, piuttosto, due principi destinati a bilanciarsi reciprocamente.


Conclusioni

La cosiddetta sentenza Agnelli segna un passaggio significativo nell’evoluzione del diritto associativo europeo.

Pur essendo riferita alla giustizia sportiva, essa offre indicazioni di carattere generale che difficilmente potranno essere ignorate dalle altre organizzazioni private.

La lezione che se ne ricava non consiste nella negazione della giustizia domestica, bensì nella sua maturazione.

Le associazioni continueranno ad amministrare autonomamente la propria disciplina interna.

Tale autonomia, tuttavia, dovrà essere esercitata secondo procedure sempre più rispettose dei principi del giusto procedimento e della tutela effettiva dei diritti.

Per le associazioni iniziatiche questa evoluzione non costituisce necessariamente una limitazione.

Può rappresentare, al contrario, l’occasione per dimostrare che l’autonomia dell’ordinamento associativo è tanto più forte quanto più è capace di coniugare libertà, responsabilità e garanzie.

Bibliografia essenziale

  • Santi Romano, L’ordinamento giuridico, Pisa, 1918 (e successive edizioni).
  • Norberto Bobbio, Teoria dell’ordinamento giuridico, Giappichelli.
  • Guido Alpa, Le associazioni non riconosciute, Giuffrè.
  • Francesco Galgano, Diritto privato, Cedam.
  • Pietro Rescigno, Persone e comunità, Il Mulino.
  • G. Oppo, Scritti giuridici, Cedam.
  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 18, 24 e 111.
  • Codice civile, artt. 14-42.
  • Costituzione e Regolamento dell’Ordine del Grande Oriente d’Italia.
  • Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, cause riunite C-424/24 e C-425/24, sentenza 16 luglio 2026 (caso Agnelli-Arrivabene).
  • Corte costituzionale, giurisprudenza in materia di libertà di associazione.
  • Corte di Cassazione, giurisprudenza consolidata in tema di giustizia domestica e autonomia delle associazioni.

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